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della Provincia di Venezia 

L’occupazione senza titolo

L’occupazione senza titolo è regolata dall’articolo 41 della legge regionale 39/2017 e dall’articolo 22 del Regolamento, che si riportano.

 

Legge regionale 39/2017, articolo 41
Occupazione senza titolo degli alloggi.

 

1. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, i comuni e le ATER provvedono:
a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;
b) ad applicare una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
c) ad applicare, per ogni mese o frazione di mese di occupazione, una indennità pari al canone massimo di locazione, stabilito dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2;
d) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell’articolo 633 del codice penale (*).
2. L’atto di intimazione al rilascio dell’alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe, ed è disposto secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2.3. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera b) del comma 1, sono versate nel fondo di solidarietà di cui all’articolo 47.

 

Regolamento, articolo 22
Occupazione senza titolo degli alloggi

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 41 della legge regionale l’ente proprietario o delegato diffida chi risulta essere occupante senza titolo di un alloggio al rilascio dell’alloggio stesso ed assegna il termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

2. Decorso tale termine l’ente proprietario o l’ente delegato adotta il provvedimento di occupante senza titolo e intima il rilascio dell’alloggio entro un termine, applicando l’indennità di occupazione di cui all’articolo 17, comma 12, nonché la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 41 della legge regionale.

3. L’intimazione al rilascio costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

4. L’ente proprietario o l’ente delegato provvede al recupero forzoso dell’alloggio in via amministrativa ovvero con ricorso all’autorità giudiziaria.

5. Ai fini dell’applicazione dell’indennità di occupazione di cui al comma 2 rientra tra gli occupanti senza titolo anche l’assegnatario decaduto dall’assegnazione ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale o al quale non è stato rinnovato il contratto per la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 34 comma 1, lett. a) e b), della legge regionale medesima.

Nota (*)
Art. 633 C.P. (Invasione di terreno o edifici): «Chiunque invade terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103,29 a 1.032,91. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.»

Responsabili delle pratiche concernenti l’occupazione senza titolo sono il Servizio Utenza e il Servizio legale e ispettivo.

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